Il contratto di somministrazione

Il contratto

La somministrazione di lavoro può essere svolta esclusivamente da imprese autorizzate e iscritte nell' apposito Albo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il contratto di somministrazione di lavoro coinvolge 3 soggetti: l'utilizzatore, che è l'azienda che necessita della figura professionale, il somministratore, che è l'agenzia di lavoro autorizzata e accreditata, e il lavoratore.
Tra queste 3 figure, vengono stipulati due contratti diversi: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra l'utilizzatore e il somministratore, e il contratto di lavoro, concluso tra il somministratore e il lavoratore.
Il lavoratore è quindi dipendente dell'agenzia di lavoro, percependo la retribuzione dalla stessa, sulla base del contratto che ha stipulato con l'azienda utilizzatrice.
A seguito delle modifiche adottate dalla legge 247/2007, la somministrazione di lavoro è possibile solo per contratti a tempo determinato, part-time o full-time.

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Il contratto può estendersi fino ad un massimo di 12 mesi: ogni contratto può essere prolungato fino a 4 volte, e ogni proroga deve avere una durata massima di 6 mesi.


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