Accreditamento delle agenzie

Accreditamento

Come abbiamo già accennato prima, le agenzie del lavoro sono società che, per poter operare, devono essere abilitate mediante autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e successiva iscrizione nell'apposito albo, l'Albo unico delle Agenzie per il lavoro.

Nel Decreto Legislativo 276/2003, vengono inoltre elencate le attività che possono essere svolte dalle agenzie del lavoro, cioè le funzioni per cui sono state accreditate, che si possono così riassumere:

Somministrazione di lavoro
Fornitura di figure professionali a tempo determinato, cioè mettere a disposizione dell'azienda lavoratori assunti dal somministratore. Le agenzie di somministrazione di lavoro sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, e supporto alla ricollocazione professionale.
In questo caso il lavoratore è dunque alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.

Intermediazione
Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, attraverso la raccolta dei curriculum dei lavoratori, la preselezione, la promozione, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.

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Ricerca e selezione
Consulenza con il fine di individuare le candidature adatte a ricoprire le posizioni lavorative, in base alle esigenze dell'impresa utilizzatrice, e sotto suo specifico incarico. Per poter operare le agenzie di selezione devono disporre di requisiti specifici, come per esempio un capitale di almeno ? 25.000.

Supporto alla ricollocazione professionale
Attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro.


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